Statuto

TITOLO I 

Finalità

ART. 1

E’ costituita con sede legale in Cagliari una Associazione a carattere scientifico e non lucrativa di utilità sociale denominata GRUPPO DI RICERCA ITALIANO FITOFARMACI AMBIENTE : Sicurezza alimentare e qualità ambientale (G.R.I.F.A.).

L’associazione è Ente non commerciale, regolata dalle norme del Codice Civile.

ART. 2 – Finalità del G.R.I.F.A., senza scopo di lucro, sono:

a) promuovere e coordinare l’attività di quanti operano nella ricerca scientifica e nella sperimentazione sui prodotti fitosanitari e sulla loro interazione con l’ambiente sotto gli aspetti chimico, biochimico, tossicologico ed agronomico;

b) promuovere la divulgazione delle conoscenze così acquisite mediante la pubblicazione di periodici, libri, audiovisivi, l’organizzazione di convegni, corsi, etc., al fine di favorire l’utilizzazione corretta dei fitosanitari nel massimo rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo;

c) organizzare scambi di informazione in Italia e all’estero tra ricercatori ed associazioni interessate allo sviluppo delle conoscenze sui prodotti fitosanitari.

TITOLO II 

I Soci

ART. 3 – Il G.R.I.F.A. associa le Unità, costituite da organismi pubblici e privati che ne condividano scopi e finalità.

Le Unità sono distinte in: Unità di Ricerca, Unità Ordinarie e Unità Onorarie.

Esse hanno pari diritti e doveri ad eccezione del fatto che le Unità Onorarie non sono tenute al pagamento della quota associativa.

Le Unità di Ricerca sono quelle che svolgono attivamente ricerca, mentre le Unità Ordinarie sono quelle che pur non svolgendo vera e propria attività di ricerca operano nel settore dei prodotti fitosanitari. Le Unità Onorarie sono costituite da singole persone che abbiano conseguito meriti nel settore dei prodotti fitosanitari.

Possono esistere anche soci sostenitori i quali, pur non avendo diritto di voto, possono partecipare alle attività organizzate dalla associazione.

Le Unità possono essere costituite anche da una singola persona.

L’ammissione delle Unità all’associazione avrà luogo dietro presentazione di apposita domanda secondo le procedure vigenti in seno all’Associazione, mentre la nomina delle Unità Onorarie avrà luogo dietro proposta delle Unità già associate.

I responsabili scientifici, uno per ciascuna Unità (o loro delegati), costituiscono l’elettorato attivo per l’elezione degli organi statutari mentre l’elettorato passivo è costituito da tutti i membri delle Unità che siano presenti nell’elenco depositato all’Ufficio di Presidenza almeno sei mesi prima delle elezioni.

La qualità di associato si perde per recesso a seguito di dimissioni o per mancato pagamento delle quote associative di almeno due anni e dopo il secondo sollecito disatteso.

TITOLO III 

Gli Organi Statuari

ART. 4 – Sono organi del G.R.I.F.A:

a) l’Assemblea delle Unità

b) il Presidente

c) l’Ufficio di Presidenza

d) il Collegio dei Revisori

gli Organi di cui ai comma b,c, e d vengono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, sono costituiti a titolo gratuito e durano in carica TRE anni sociali .

ART. 5

L’Assemblea delle Unità è composta dai Responsabili Scientifici che ciascuna Unità designa al suo interno, come riportato nell’elenco dei soci depositato presso l’Ufficio di Presidenza. L’Assemblea delibera sull’attività sociale, stabilisce regolamenti, approva i bilanci, fissa le quote associative, delibera sulle proposte di adesione ed elegge gli Organi di cui all’art. 4.

L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente con preavviso di almeno 30 giorni. Le convocazioni dovranno specificare giorno, ora, luogo della prima e seconda convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno.

Durante la prima assemblea di ciascun anno si dovrà approvare il bilancio dell’anno precedente.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno delle Unità aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

L’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta scritta al Presidente, con relativo ordine del giorno, da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto. Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta.

L’Assemblea delibera in sede straordinaria su eventuali modifiche dello statuto e su eventuale scioglimento dell’associazione e conseguente destinazione delle eventuali attività di bilancio.

Le deliberazioni vengono assunte con maggioranza di 2/3 dei voti espressi dai presenti.

Ciascuna Unità ha diritto ad un solo voto.

Le Unità morose sono temporaneamente sospese dall’elettorato sia attivo che passivo.

 

ART. 6 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea delle Unità e nomina, all’interno dell’Ufficio di Presidenza, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Egli rappresenta legalmente il G.R.I.F.A., coordina e gestisce l’attività secondo deliberazioni dell’Assemblea con la collaborazione dell’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Egli convoca e presiede l’Assemblea delle Unità, nomina all’ inizio di ogni seduta un segretario e se necessario due scrutatori. In assenza del Presidente, l’Assemblea verrà presieduta dal Vicepresidente.

ART. 7 – L'Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto da cinque membri, il Presidente, eletto solo tra i componenti delle Unità di Ricerca, e quattro membri eletti fra i componenti di tutte le Unità.

Non è consentita l’elezione di più appartenenti alla stessa Unità.

All’Ufficio di Presidenza è affidato il compito di realizzare le iniziative deliberate dall’Assemblea.

L’Ufficio di Presidenza, per realizzare le finalità del G.R.I.F.A. potrà, su specifica delega dell’Assemblea:

a) concludere accordi con Enti ed Istituti Pubblici e Privati per la realizzazione ed il finanziamento di progetti finalizzati

b) promuovere l’organizzazione di corsi avanzati per l’aggiornamento professionale nel campo dei prodotti fitosanitari e attività di divulgazione di diverso genere.

Esso si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. Gli avvisi di convocazione devono indicare, luogo, giorno, ora ed argomenti all’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza degli eletti.

ART. 8 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri eletti fra i componenti delle Unità che non siano membri dell’Ufficio di Presidenza. Ha compito di verifica dei bilanci, della contabilità e svolge anche funzione di Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV 

Patrimonio dell’Associazione

ART. 9

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni e da qualsiasi contributo pubblico o privato che ad essa dovesse pervenire.

L’anno sociale coincide con l’anno solare e le Unità debbono corrispondere le quote sociali entro il mese di marzo di ogni anno. Dietro effettuazione del pagamento della quota sociale sarà emesso, a cura del tesoriere, un documento giustificativo.

Le Unità Onorarie non sono tenute al pagamento della quota sociale.

Le Unità non in regola con la quota associativa sono sospese dall’elettorato attivo e passivo.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo, all’uopo istituito, di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

ART. 10

Il presente statuto può essere modificato da un’Assemblea in cui siano presenti al momento della votazione almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto.

Allegato 1 - REGOLAMENTO

1) il G.R.I.F.A. ha recapito ufficiale presso la Presidenza in carica.

2) Le domande di adesione degli aspiranti soci dovranno essere inviate al Presidente che le sottoporrà all’Assemblea delle Unità per l’accettazione.

La domanda potrà essere redatta senza formalità ma dovrà essere accompagnata da un apposito modulo che riporti le caratteristiche salienti dell’Unità. Tale tipologia di modulo verrà allegato al presente regolamento e potrà essere modificata senza formalità.

Sarà compito del Presidente inviare al richiedente una nota con cui si comunica la decisione dell’Assemblea circa la richiesta di adesione.

3) Le comunicazioni all’interno dell’Associazione potranno avvenire con modalità diverse, in sintonia con il progredire delle innovazioni tecnologiche.

4) Votazioni:

Hanno diritto di voto i responsabili delle Unità, o loro delegati, regolarmente iscritti nell’elenco dei soci depositato presso l’Ufficio di Presidenza. Ciascun votante potrà essere portatore di delega in numero massimo di una. Tale delega dovrà riportare chiaramente nome e firma del delegante e del delegato e potrà riferirsi solo ad uno specifico evento che dovrà essere anch’esso specificato.

Per l’elezione degli Organi statutari è consentito il voto per corrispondenza. In ogni caso i votanti, a qualsiasi titolo, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote sociali, pena la sospensione temporanea dall’elettorato .

L’Assemblea nomina una Commissione elettorale di tre membri col compito di scrutinare tutti i voti, compresi quelli per corrispondenza. Il voto per corrispondenza dovrà essere espresso mediante tre buste chiuse prive di qualsiasi segno di riconoscimento. Queste dovranno essere contenute a loro volta in una busta chiusa spedita al Presidente, dalla quale sia chiaramente identificabile il votante per controllarne la regolarità della posizione. Le tre buste interne verranno aperte dalla commissione elettorale .

Ogni avente diritto di voto può esprimere fino a cinque preferenze :

1 per la Presidenza

2 per i Membri dell’Ufficio di Presidenza

2 per il Collegio dei Revisori

La votazione verrà effettuata in tempi separati.

Prima si voterà per l’elezione del Presidente. Eletto questo, si passerà alla votazione dell’Ufficio di Presidenza ed in ultimo, si passerà alla votazione del Collegio dei revisori. A discrezione del Presidente o a richiesta della Assemblea o di singoli soci potrà essere predisposto, almeno un mese prima delle votazioni, un elenco dei candidati disponibili a ricoprire cariche sociali.

5) Qualora fossero necessarie variazioni di statuto, queste verranno discusse in assemblea e, solo in caso di mancato raggiungimento del quorum, esse potranno essere votate anche per via informatica nei tempi stabiliti dall’assemblea.

6) Il pagamento delle quote sociali dovrà avvenire preferibilmente mediante bonifico bancario intestato al GRIFA, all’indirizzo indicato di volta in volta dal Presidente o dal Tesoriere o mediante assegno bancario non trasferibile intestato al G.R.I.F.A. e agli stessi consegnato.

Dovrà essere indicata chiaramente la causale (quota sociale anno……) e il nome della Unità che effettua il pagamento.

Il tesoriere avuto riscontro bancario del pervenuto pagamento emetterà appropriato documento giustificativo.

7) Alla fine di ogni anno sociale il Tesoriere dovrà redigere un rendiconto della situazione economica dell’Associazione, che dopo esser stato visionato dai Revisori, verrà sottoposto all’Assemblea delle Unità alla prima adunanza dell’anno successivo.

8) Il presente regolamento può essere modificato senza formalità particolari dall’Assemblea ordinaria delle Unità a maggioranza semplice dei presenti.